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Dal 22 giugno 2022 ha inizio la prima fase di attuazione della riforma del processo civile di cui alla L. 206 del 26.11.2021 in particolare nei procedimenti relativi alle famiglie e ai minori.

Tale legge dedica una particolare attenzione al diritto di famiglia e prevede una serie di disposizioni, di carattere precettivo, volte a trovare applicazione in tutti i procedimenti che verranno instaurati a partire dal 22 giugno 2022

Le norme che di seguito si elencano, infatti, entreranno in vigore per i procedimenti introdotti con ricorso depositato dopo il 22 giugno 2022.

L’art. 1, comma 37, L. n. 206 del 2021, prevede che decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi dal prossimo 22 giugno, trovino immediata applicazione le seguenti novità:

1) comma 28 dell’ art. 1 l. 206/2021 –  Modifica dei criteri del riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni.

La riforma è intervenuta sull‘art. 38 disp. att. c.c., chiarendo una volta per tutte i criteri di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario specificando quali sono i limiti della forza attrattiva del Tribunale ordinario. Il primo comma del riformato art. 38 disp.att.c.c. ora prevede, infatti, che sono di competenza del Tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli art. 330,332,333,334,335 e 371 ( relativi alla decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale), anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando già è pendente o è instaurato successivamente, tra le stessi parti, giudizio di separazione scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli art. 250,quarto comma, art. 268,277 secondo comma e 316 c.c. dell’art. 710 cpc e dell’art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 nr. 898.

Si è scelto, quindi, di estendere tale competenza anche al caso in cui il procedimento innanzi al TO sia introdotto dopo la pendenza del procedimento innanzi al TM, non valendo più la regola della prevenzione.

La stessa norma prevede tuttavia un’eccezione per i procedimenti di cui all’art. 709 ter cpc. In questo caso se è riferito alla corretta attuazione dei provvedimenti emessi dal TM, dovrà essere necessariamente introdotto di fronte a quest’ultimo. Nel caso in cui è già pendente o viene introdotto autonomamente un procedimento ai sensi dell’art. 709 ter cpc innanzi il TO, quest’ultimo, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati d’urgenza davanti al TO conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati dal  Tribunale per i Minorenni.

2) Il comma 27 dell’art. 1 della legge di riforma – Nuova formulazione dell’art. 403 c.c.

La disposizione in questione riguarda gli allontanamenti d’urgenza decisi ed eseguiti dalla Pubblica Autorità senza la previsione dell’immediato controllo da parte del giudice.

Tale norma è stata interamente riformulata ed ha una portata immediatamente precettiva e, quindi, sostitutiva a partire dal prossimo 22 giugno e si attua “”Quando il  minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto nell’ambiente familiare a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere”

Il legislatore ha previsto un puntuale e articolato controllo giurisdizionale sull’operato della Pubblica Autorità da parte  del Pubblico Ministero e del Tribunale per i Minorenni, l’ascolto delle parti e del minore, ove necessario con l’ausilio di un esperto.

Sono stati, inoltre, previsti termini e tempi adeguati per ogni adempimento:

– per la Pubblica Autorità, che adotta il provvedimento, è previsto un avviso orale immediato e relazione entro le 24h al Pubblico Ministero;

– per il Pubblico Ministero al T.M. – revoca da parte del Pubblico Ministero o richiesta di convalida al Tribunale per i Minorenni entro le 72h;

– per il Tribunale per i Minorenni, nella fase prima dell’udienza, con convalida nomina curatore speciale e relatore, nonchè fissazione udienza nei successivi 15 giorni entro le 24h), nella fase di udienza con ascolto minore e genitori e decreto revoca o convalida entro 15 giorni.

3) il comma 30-31 dell’art. 1 della Legge di riforma – Revisione delle norme sul curatore speciale del minore.

Il legislatore è intervenuto sull’art.  78 e all’art. 80 c.p.c. riordinando le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del processo e, quindi, in tali casi la nomina di un curatore speciale.

In particolare, ferma restando la necessità della nomina del curatore speciale nell’ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, sono state individuate le ipotesi in cui l’autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore speciale al minore, differenziandole nel seguente modo:

  1. a) quelle con nomina obbligatoria a pena di nullità: decadenza responsabilità genitoriale; provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex  403 c.c.; affidamento eterofamiliare, procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore; situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale e richiesta del minore ultraquattordicenne;
  2. b) quelle con nomina facoltativa: temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare interessi del minore.

Si è precisato il procedimento per la nomina e la revoca del curatore speciale (per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina) e si è introdottala possibilità per quest’ultimo di avere poteri di natura sostanziale.

La norma, inoltre, impone al curatore speciale l’ascolto del minore e consente allo stesso minore che abbia compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al PM, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore.

Nella nuova figura del curatore speciale del minore si concentrano le separate figure originarie del curatore e del difensore del minore, dal momento che tale figura assumerà le vesti anche di difensore tecnico del minore.

4) il comma 33 della Legge di riforma – Nuova formulazione dell’art. 709-ter c.p.c.

La norma cosi riformulata prevede che il giudice con provvedimento potrà individuare la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione/inosservanza del provvedimento

5) comma 34 della Legge di riforma – E’ prevista la specializzazione per i consulenti tecnici in materia familiare, redazione albo CTU specializzati e obblighi di formazione.

La riforma da maggiore importanza all’iscrizione, alla formazione e alla correttezza delle nomine per ciò che attiene ai consulenti tecnici e periti, nonché alla creazione di un Albo unico dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere le professionalità necessarie più confacenti al caso di specie.

Il comma 34, art. 1 della L. 206/2001, invero, modifica l’art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dedicata all’albo del CTU e, quindi, al 22 giugno 2022 nel predetto albo oltre alle categorie medico chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria e amministrativa troveremo anche quelle della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

6) il comma 35 della Legge di riforma – Estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita.

Dalla fine del mese di giugno del corrente anno, si prevede già un’estensione dell’ambito applicativo dell’Istituto della negoziazione assistita ai casi di figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché ai casi di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Potrà altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non autosufficiente, per la determinazione di alimenti di cui all’art. 433 c.c. e per la modifica di tali determinazioni

Queste, sono, le novità relative alla prima fase di attuazione della riforma del processo di famiglia che entreranno subito in vigore dal 22 giugno 2022.

A breve esamineremo anche le novità relative alla seconda fase e alla terza ,e ultima fase, di attuazione della riforma.